Chi è obbligato
L'obbligo sta nell'art. 188-bis del Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006), che il D.M. 59/2023 ha reso operativo. Devono essere iscritti al RENTRI:
- Chi tratta rifiuti: impianti di recupero e smaltimento, enti e imprese che fanno trattamento.
- Chi raccoglie o trasporta rifiuti a titolo professionale, e gli intermediari e commercianti senza detenzione.
- Chi produce rifiuti pericolosi, a prescindere dalle dimensioni, salvo le esclusioni qui sotto.
- Chi produce rifiuti non pericolosi e ha più di dieci dipendenti, se i rifiuti vengono da lavorazioni industriali, artigianali o dalle altre attività dell'art. 184, comma 3 (i casi dell'art. 189, comma 3).
Se hai dubbi sul tuo caso, il consulente ambientale lo chiarisce con una visura e il codice ATECO: non vale la pena andare a tentativi.
Chi è escluso dal 30 dicembre 2025
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha riscritto il comma 3-bis dell'art. 188-bis e ha tolto dall'obbligo alcune categorie che nelle prime finestre erano state chiamate a iscriversi. Il portale RENTRI le riassume così:
- Enti e imprese fino a dieci dipendenti, per i soli rifiuti non pericolosi.
- Imprenditori agricoli con volume d'affari annuo fino a 8.000 euro, e gli imprenditori agricoli per i rifiuti pericolosi che producono.
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8).
- Parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza, tatuatori e piercer (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) per i rifiuti pericolosi che producono, compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti (EER 18 01 03*).
- Chi produce rifiuti pericolosi senza essere organizzato in ente o impresa, come un libero professionista.
- Consorzi e sistemi di gestione individuali o collettivi dell'art. 237.
Esclusi dall'iscrizione, non dagli obblighi. Chi rientra in queste categorie continua a tenere il registro e a emettere il formulario quando serve. Cambia solo il mezzo: carta, sui nuovi modelli, senza trasmissione al RENTRI.
Se eri iscritto e ora sei escluso
Il portale ha aperto una pratica di cancellazione nell'area operatori. Chi l'ha presentata entro il 31 marzo 2026 è stato cancellato con effetto immediato; le richieste arrivate dopo seguono la procedura ordinaria dell'art. 12 del D.M. 59/2023. I contributi e i diritti già versati non vengono restituiti.
Prima di cancellarti, controlla due cose: che non esista un altro motivo di obbligo (ad esempio trasporti rifiuti per conto terzi) e che il registro digitale tenuto fin qui venga conservato: la cancellazione non cancella gli anni in cui l'obbligo c'era.
Cosa fa chi non è iscritto
- Registro
- Si tiene sul nuovo modello del D.M. 59/2023, anche su carta. I dati non si trasmettono al RENTRI.
- Formulario
- Solo cartaceo, anche per i rifiuti pericolosi. Si vidima dall'area «Produttori di rifiuti non iscritti» del portale, che assegna il numero al modulo; le copie accompagnano il rifiuto come prima.
- Trasportatore e impianto
- Sono quasi sempre iscritti, e dal 16 settembre 2026 lavorano in digitale per i propri adempimenti. Il formulario del produttore non iscritto resta però cartaceo per tutta la filiera: è il produttore a decidere la modalità.
Se produci rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti e lavori già sul portale, BetterWaste non ti serve per il RENTRI. Ti può servire se vuoi un posto solo dove tenere registro, formulari e scadenze dei trasportatori: i piani partono da quello.
Domande frequenti
Ho meno di dieci dipendenti: devo iscrivermi al RENTRI?
Dipende dai rifiuti. Se produci solo rifiuti non pericolosi, no: fino a dieci dipendenti sei fuori dall'obbligo. Se produci anche rifiuti pericolosi, sì, salvo le esclusioni della legge 199/2025 (parrucchieri, estetisti, tatuatori, agricoltori, professionisti non organizzati in impresa).
Sono iscritto ma la legge 199/2025 mi ha escluso: cosa faccio?
Puoi chiedere la cancellazione dall'area operatori del portale RENTRI. Chi lo ha fatto entro il 31 marzo 2026 è stato cancellato con effetto immediato; dopo quella data vale la procedura ordinaria dell'art. 12 del D.M. 59/2023. I contributi già versati non vengono rimborsati.
Se non sono iscritto, come gestisco registro e formulari?
Con i nuovi modelli, anche su carta. Il formulario resta cartaceo (anche per i rifiuti pericolosi), si vidima dall'area «Produttori di rifiuti non iscritti» del portale e non si trasmette al RENTRI.