Guide RENTRI

Il registro di carico e scarico con il RENTRI

Il registro è lo stesso di sempre, ma con il RENTRI non si vidima più in Camera di commercio e i dati vanno trasmessi ogni mese. Qui i tempi da rispettare, cosa va annotato e di chi è la responsabilità di conservarlo.

Aggiornata al . Le date e gli importi vengono dal portale RENTRI e dal Testo unico ambientale: le fonti sono in fondo alla pagina.

Cosa resta uguale

Il registro cronologico di carico e scarico è previsto dall'art. 190 del Testo unico ambientale, e il RENTRI non lo ha cambiato nella sostanza: per ogni unità locale si annotano i rifiuti prodotti (carichi) e quelli avviati a recupero o smaltimento (scarichi), con codice EER, quantità, stato fisico e caratteristiche di pericolo. Il modello è quello dell'Allegato I al D.M. 59/2023, e le istruzioni di compilazione sono state riviste a luglio 2026 con il decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, senza modifiche ai modelli.

Resta uguale anche il tempo per annotare: dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dal suo scarico. È la scadenza che più spesso si manca, perché chi produce poco tende a «fare il registro» a fine mese.

Cosa cambia per chi è iscritto

Formato
Digitale, nel formato stabilito dal RENTRI. Si tiene con un software proprio o con i servizi di supporto gratuiti del portale.
Vidimazione
Non si va più in Camera di commercio: il registro digitale viene identificato dal RENTRI con un codice univoco al momento dell'apertura.
Trasmissione
I dati annotati si trasmettono al RENTRI ogni mese, entro la fine del mese successivo (art. 15 del D.M. 59/2023). Tramite un soggetto delegato ai sensi dell'art. 18, entro la fine del secondo mese successivo. Se in un mese non ci sono annotazioni, non si trasmette nulla.
Rettifiche
Un'annotazione già trasmessa non si cancella: si corregge con una rettifica o un annullamento, che a loro volta vengono trasmessi. Anche la quantità verificata a destino, se arriva dopo, va annotata e trasmessa.
Conservazione
A cura dell'operatore, per tre anni dall'ultima registrazione. Il RENTRI riceve i dati, non archivia il registro al posto tuo.

Cosa fa chi non è iscritto

Chi è fuori dall'obbligo (vedi chi deve iscriversi) tiene il registro sul nuovo modello, anche su carta, e non trasmette nulla. Il modello si prepara dal portale RENTRI, che assegna al registro il suo identificativo.

Gli errori che si vedono più spesso

  • Annotazioni in ritardo. Il carico scritto il giorno dello scarico, tre settimane dopo la produzione. È la violazione più facile da contestare, perché le date parlano da sole.
  • Trasmissione saltata. I dati annotati ma mai inviati, spesso perché nessuno ha avuto l'avviso del mese. La mancata o incompleta trasmissione dei dati è sanzionata dall'art. 258, comma 10-bis.
  • Scarico senza formulario. Ogni scarico verso un trasportatore ha il suo formulario: se il numero manca, il registro e il FIR non si parlano.
  • Giacenze dimenticate. Un rifiuto in deposito temporaneo da più di un anno è fuori dai limiti dell'art. 185-bis, e il registro lo rivela subito.
  • Codici EER non autorizzati per il destinatario. L'impianto riceve solo i codici per cui è autorizzato: un EER sbagliato blocca la consegna.

BetterWaste tiene il registro in questo formato, segnala i movimenti non ancora trasmessi e li invia con un clic o in automatico a fine mese; i controlli di conformità guardano proprio ai punti di questo elenco. Come funziona lo vedi nella home.

Domande frequenti

Entro quando devo annotare un carico o uno scarico?

Entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dal suo scarico (art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006). Vale per il registro digitale come per quello cartaceo.

Entro quando trasmetto i dati al RENTRI?

Entro la fine del mese successivo a quello dell'annotazione (art. 15 del D.M. 59/2023). Se la trasmissione la fa un soggetto delegato ai sensi dell'art. 18, entro la fine del secondo mese successivo. Nei mesi senza annotazioni non si trasmette nulla.

Il RENTRI conserva il mio registro?

No. Il RENTRI riceve i dati trasmessi, ma la conservazione del registro resta a cura dell'operatore, per tre anni dall'ultima registrazione. Per il registro digitale serve quindi un sistema che lo conservi in modo leggibile e integro.

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Fonti